Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane:
– La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
– La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Note: Alle aziende che al 23 febbraio hanno in corso periodi di Cigs, il decreto legge dà possibilità di fare domanda per la nuova cigo, per un massimo di nove settimane, in sostituzione della cigs in corso che viene sospesa.
La richiesta può avvenire anche per gli stessi lavoratori beneficiari della Cigs a zero ore.
La sospensione degli effetti della cassa integrazione straordinaria e la conseguente concessione del periodo di integrazione salariale ordinaria consentono l’esclusione del conteggio di quest’ultima trattamento ai fini dei limiti previsti dal dlgs 148/2015 e cioè la durata massima complessiva ( art- 4 commi 1 e 2 e art. 12 concernente la durata delle integrazioni salariali ordinarie).
In deroga all’art. 5 del dlgs 148/2015 non si applica la cd contribuzione addizionale limitatamente al periodo di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale covid – 19.
Anche per questa fattispecie sussiste la l’esonero dall’applicazione degli articoli 24 e 25 del dlgs 148/2015, e cioè l’esclusione della fase di informazione e consultazione sindacale, limitatamente ai termini procedimentali.
L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa, con ciò si vuole dire , che al raggiungimento del predetto limite ( 338,2 milioni di euro per l’anno 2020) , non verranno prese in considerazione ulteriori domande.