Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 decreto “Cura Italia”:
– per un periodo non superiore a nove settimane.
– La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
– La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
– I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3.
– Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
– Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

NOTE: L’assegno di solidarietà del FIS può essere sospeso e sostituito con 9 settimane di assegno ordinario.
Le nove settimane extra non incidono sulla durata massima relativa all’assegno ordinario e dunque i periodi di coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario ex art 19 non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal d lgs 148 2015.
L’INPS provvederà al monitoraggio del limite di spesa, con ciò si vuole dire , che al raggiungimento del predetto limite ( 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020) , non verranno prese in considerazione ulteriori domande.