Art. 24 (estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
– Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le
esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati
nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità

Note: I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 per:
– I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
– I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto
alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese).
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.
Sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).