Titolo 10 – Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro

TITOLO X
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO

Art. 29 – Il normale rapporto è a tempo pieno e indeterminato – In assenza di
esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato
ed a tempo pieno.
Art. 30 – Istituti del nuovo mercato del lavoro – Si evidenziano le seguenti tipologie:
A) LAVORO SUBORDINATO (TIPICO)
Tempo parziale (artt. 31 e ss.)
L’orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera
(part-time orizzontale); nell’ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (part-time
verticale); nell’ambito di alcuni periodi dell’anno (part-time ciclico); contemporaneamente,
orizzontalmente e verticalmente (part-time misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale
deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Tempo determinato (artt. 36 e ss.)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza indicare le
motivazioni per 12 mesi a norma della L. 92/2012, o per motivi di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo. La normativa in materia stabilisce alcuni divieti e
limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento deI termine inizialmente
concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. Tranne che per
il proporzionamento delle retribuzioni all’orario effettuato, è vietata ogni discriminazione
rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo
Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Contratto d’inserimento (artt. 40 e ss.)
È diretto a realizzare, mediante un programma individuale di adattamento, delle
competenze professionali del Lavoratore ad un determinato contesto lavorativo ed a favorire
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di
persone specificatamente individuate. Il Contratto d’inserimento deve risultare, a pena di
nullità, da atto scritto.
Contratti di solidarietà espansiva (art. 51)
Consistono nella riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione con contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Il Servizio ispezioni del lavoro è
preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d’orario e nuove
assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Contratti di solidarietà difensiva (art. 52)
Consistono nella riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione con contestuale
riduzione dei licenziamenti programmati per esuberi strutturali. Il Servizio ispezioni del
lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d’orario e nuove
assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Lavoro a domicilio
Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque
non in locali di pertinenza del Datore di lavoro. Possono essere coinvolti anche familiari del
Lavoratore. La retribuzione è a cottimo puro. I Datori di lavoro ed i Lavoratori devono
essere iscritti in appositi elenchi.
Lavoro a tempo ripartito (art. 53)
Due Lavoratori (coobbligati) garantiscono in solido al Datore di lavoro la prestazione
individuale ed escludono in ogni caso la contemporanea presenza di entrambi gli obbligati.
Deve esistere una suddivisione di massima dell’impegno lavorativo dei coobbligati. Il
Contratto di lavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Telelavoro (artt. 54 e ss.)
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede aziendale essenzialmente perché la
prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall’Azienda e spesso (ma non
necessariamente) presso la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad
economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto
scritto.
Lavoro intermittente (artt. 66 e ss.)
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a
disposizione di un Datore di lavoro che ne può utilizzare le prestazioni a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il
Contratto di lavoro intermittente deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Somministrazione di lavoro (artt. 71 e ss.)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (utilizzatore)
che si rivolge ad altro soggetto (somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro
ai sensi delle specifiche norme sull’argomento. Il contratto di somministrazione deve
risultare, a pena di nullità, da atto scritto.

B) LAVORI ATIPICI
Lavoro a progetto
Il lavoro a progetto è un rapporto di lavoro “parasubordinato”. Si tratta dell’evoluzione del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetto co.co.co.) con l’aggiunta
sostanziale di un progetto.
Nel contratto devono essere inserite informazioni specificatamente indicate dalla Legge, fra
le quali è essenziale l’indicazione del progetto.
Il Collaboratore è tenuto all’iscrizione in apposita “gestione separata” dell’INPS e la
contribuzione è per due terzi a carico del Committente e per un terzo a carico del
Collaboratore.
L’assicurazione INAIL è quella prevista per l’attività svolta e la classificazione del Datore di
lavoro (pari a quella che sarebbe dovuta per un Lavoratore subordinato che svolga le
medesime mansioni).
Agli effetti fiscali il lavoro a progetto è “assimilato” al lavoro subordinato.
Il contratto di lavoro a progetto deve risultare da atto scritto, a pena di nullità.
Attualmente, la disciplina sul contratto a progetto è stata novellata dalla L. 92/2012 che
prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere
riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal Committente e gestiti
autonomamente dal Collaboratore; esso deve essere funzionalmente collegato ad un
determinato risultato finale ed obiettivamente verificabile. Inoltre, il progetto non può
consistere in un mera riproposizione dell’oggetto sociale del Committente e l’attività richiesta
deve distinguersi da quella normale dell’Impresa, dovendo costituire un obiettivo od un tipo
di attività che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa. Tale attività non
può consistere in compiti meramente esecutivi e ripetitivi o in mera attuazione di quanto
impartito di volta in volta dal Committente, quindi, senza margine di autonomia, anche
operativa, da parte del Collaboratore.
Tirocini
Costituiscono una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di
realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la
conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati
(inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.).
Non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso
idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività,
interne ed esterne all’Azienda, svolte dal tirocinante.
I tirocini si possono svolgere, anche su proposta degli Enti Bilaterali, con apposite
Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati.
La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall’art. 7 del D.M.
142/1998, così come modificato dall’art. 2 D. L. 76/2013 convertito in L. 99/2013.
Per disposto del presente CCNL, al tirocinante, il Datore di lavoro – Azienda Ospitante riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, un rimborso spese di € 300,00 mensili,
salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli
accordi tra Azienda Ospitante e Tirocinante.
Per quanto concerne i tirocini estivi di orientamento si rinvia all’art. 60 del D.Lgs. 276/2003.
Associazione in partecipazione
Ai sensi dell’art. 2549 del cc., l’associazione in partecipazione è un contratto in base al quale
l’imprenditore, quale “associante”, attribuisce al lavoratore, quale “associato”, una
partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un
determinato apporto.
Tale contratto è inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione poiché prevede
un risultato comune attraverso l’apporto dei partecipanti.
I due elementi caratterizzanti il contratto sono costituti dall’apporto dell’associato e dalla sua
partecipazione agli utili dell’impresa.
L’associato può essere una persona fisica o un’impresa e nel presente profilo si esamina solo il
primo caso.
L’apporto dell’associato potrà essere di qualsiasi natura purché strumentale per l’esercizio
dell’impresa o dell’affare: svolgimento di prestazione di lavoro, somma di denaro o altro bene
funzionale allo scopo comune. L’apporto potrà anche essere di tipo “misto” e, cioè, di
capitale e di lavoro.
Nel contratto di associazione vi è l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante (che è
opportuno sia scritto e trasmesso in modo formale), l’esistenza per l’associato di un rischio
d’impresa (anche residuale) e l’assenza del cogente potere gerarchico e disciplinare datoriale
(diretto o tramite persona od organo che assume le scelte di fondo dell’organizzazione
dell’azienda), proprie del lavoro subordinato.
Il Ministero del lavoro, con circolare 7258/13, ha precisato che si ha trasformazione del
rapporto di “associazione in partecipazione” in “contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato”, quando non vi sia un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili
dell’impresa o dell’affare o non avvenga la consegna del rendiconto previsto dall’art. 2552
cod. civ. o quando l’apporto dell’associato consista in una prestazione di lavoro e il numero
degli associati impegnati nella medesima attività sia superiore a tre, indipendentemente dal
numero degli associanti, ma salvo il caso di legami familiari.
Per quanto non precisato, si rinvia al Titolo VII, del Libro V, del Codice Civile
sull’Associazione in Partecipazione.