Titolo 11 – Lavoro a Tempo Parziale

TITOLO XI
LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 31 – Lavoro a tempo parziale: Definizione – Il contratto di lavoro a tempo
parziale comporta lo svolgimento d’attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello
ordinario previsto nel presente Contratto. Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a
tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e
l’offerta di lavoro ed a rispondere alle esigenze delle imprese e dei Lavoratori, concordano
che il rapporto di lavoro a tempo parziale, per le nuove assunzioni o per il personale in
servizio, possa essere di tipo:
1. orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni
lavorativi;
2. verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della
settimana, del mese o dell’anno;
3. misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità
orizzontale e verticale sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno
alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l’orario parziale pattuito e l’orario a
tempo pieno.

Art. 32 – Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale: clausole flessibili
a) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita, ordinariamente, della
volontarietà di entrambe le Parti (Azienda e Lavoratore). Tale volontà deve risultare da
atto scritto, nel quale devono essere indicati la durata della prestazione lavorativa e
l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Il
trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all’orario
concordato, sulla base del rapporto tra l’orario ridotto ed il corrispondente orario
ordinario a tempo pieno;
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del Lavoratore
formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della
prestazione (nei casi di tempo parziale orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di
variare anche in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di tempo
parziale verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al Lavoratore con un
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. È fatta salva, in caso di oggettivi e comprovati
gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del Lavoratore di chiedere il ripristino
della prestazione originariamente concordata, con preavviso di almeno 5 giorni
lavorativi. Le variazioni temporanee (meno di un mese) della collocazione temporale
della prestazione lavorativa, richieste dal Datore di lavoro, comportano, per il periodo
in cui le variazioni stesse sono effettuate, una maggiorazione retributiva, a titolo
risarcitorio, del 5% della Retribuzione Oraria Normale;
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori
disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di
sostituzione di Lavoratori assenti, esigenze produttive e/o organizzative, è consentita,
con il consenso del Lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al
raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. Tale lavoro
supplementare sarà compensato con la maggiorazione del 15% della Retribuzione
Oraria Normale. Nel caso di tempo parziale verticale, è consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni pattuiti; tali prestazioni saranno
retribuite con la maggiorazione del 20% della Retribuzione Oraria Normale;
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa,
deve avvenire con il consenso delle Parti. La richiesta da parte del Lavoratore va
contemperata alle esigenze organizzative dell’Azienda. Le richieste di trasformazione
fondate su gravi motivi (familiari, personali e/o produttivi) hanno diritto di precedenza.
Nell’ambito del Sistema di Informazione del presente CCNL saranno forniti, a richiesta, alle
strutture bilaterali provinciali, regionali e nazionali, i dati sui contratti a tempo parziale
stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare.

Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
Descrizione lavoro parziale | Maggiorazione R.O.N*
a. Variazione prestazione a tempo parziale; | 5%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a raggiungere il 25% del normale orario di lavoro annuo); | 15%
c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale | 20%
*Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.

Art. 33 – Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione – Il rapporto di lavoro
a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
1. il periodo di prova per i nuovi assunti;
2. la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai
regimi d’orario esistenti. La prestazione individuale sarà normalmente fissata tra Datore
di lavoro e Lavoratore, in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a. 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b. 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c. 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Solo con il preventivo consenso del Lavoratore, i limiti di cui sopra non trovano
applicazione.
3. il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all’entità
della prestazione lavorativa ordinaria ridotta;
4. l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno;
5. l’eventuale previsione concordata della possibilità di lavoro supplementare o
straordinario e richiamo della relativa regolamentazione;
6. l’eventuale previsione concordata della possibilità d’intensificazione in particolari
periodi dell’anno (per stagionalità, festività, ecc.).
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede
sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale per la giornata di
sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori occupati a tempo
parziale presso altro Datore di lavoro. In tal caso non opera alcun limite minimo alla durata
settimanale della prestazione.
Diverse modalità relative alla collocazione temporale della giornata di lavoro potranno
essere definite previo accordo aziendale, ovvero previo parere vincolante di conformità
dell’Ente Bilaterale Territoriale, od in mancanza, Nazionale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei
Lavoratori, al secondo livello di Contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in
merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.

Art. 34 – Lavoro a tempo parziale post Partum – Al fine di consentire alle Lavoratrici,
assunte a tempo indeterminato, l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno
d’età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione
della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare
temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha
diritto di fruire della riduzione dell’orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2
Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in
funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità
cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di
almeno 60 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la
prestazione lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l’accettazione (nei
termini contrattuali) di una nuova domanda permetterà il prosieguo dell’orario a tempo
parziale.

Art. 35 – Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura – I genitori
d’invalidi e di tossicodipendenti, riconosciuti tali dal servizio sanitario competente per
territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, motivato dalle documentate esigenze
di cura od assistenza, hanno il diritto di ottenerlo alle medesime condizioni dell’articolo
precedente. Essi concorrono a comporre le unità o percentuali massime di concessione.