Titolo 13 – Contratti d’Inserimento

TITOLO XIII
CONTRATTI D’INSERIMENTO
(ora abrogato, si mantiene nel testo contrattuale nell’ipotesi di una sua nuova introduzione)

Art. 40 – Contratti d’inserimento: condizioni – Il contratto d’inserimento abrogato dal
31/12/2012 per effetto del comma 14, Art. 1, L. 92/12 ha la finalità di inserire o reinserire
nel mercato del lavoro:
1. soggetti d’età compresa tra 18 e 29 anni (tali limiti devono intendersi nel senso di 18
anni compiuti e 29 anni e 364 giorni);
2. disoccupati di lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni d’età; si definiscono disoccupati di
lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessata un’attività di
lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi (D.
Lgs. 297/2002, art. 1, comma 2 d);
3. Lavoratori disoccupati con più di 50 anni d’età;
4. Lavoratori che non abbiano rapporti di lavoro dipendente da almeno 2 anni e che
desiderino riprendere un’attività lavorativa;
5. donne senza limiti d’età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso d’occupazione
femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di
disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
6. persone riconosciute affette da un deficit fisico, mentale o psichico (ai sensi dei criteri
dettati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104).

Art. 41 – Contratti d’inserimento: soggetti titolari – I Datori di lavoro che possono
stipulare i contratti d’inserimento sono:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
Per poter assumere con questo contratto, il Datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei Lavoratori il cui contratto d’inserimento sia scaduto nei 18 mesi
precedenti.

Art. 42 – Esclusione dal computo – Sono esclusi dal computo del 60% i Lavoratori:
1. dimessi;
2. licenziati per giusta causa;
3. i Lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione del contratto d’inserimento in
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
4. i Lavoratori che non abbiano superato il periodo di prova e, infine, i contratti non
trasformati a tempo indeterminato nei 18 mesi precedenti, nel numero massimo di
quattro.
Il raggiungimento della misura del mantenimento in servizio si ottiene anche qualora il
contratto sia stato trasformato prima della sua naturale scadenza.

Art. 43 – Contratti d’inserimento: forma e contenuti – Il contratto d’inserimento può
riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Il contratto d’inserimento deve essere redatto per
iscritto e deve contenere il progetto individuale.
L’eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il Dipendente
s’intende assunto a tempo indeterminato. Inoltre il contratto d’inserimento deve indicare:
1. la durata;
2. la tipologia contrattuale;
3. le mansioni e la categoria d’inquadramento;
4. il progetto individuale d’inserimento;
5. l’eventuale periodo di prova;
6. l’orario di lavoro;
7. il trattamento di malattia e/o infortunio.
Riguardo all’orario di lavoro, esso può prevedere anche il tempo parziale purché la minor
durata dell’attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.

Art. 44 – Contratti d’inserimento: il progetto individuale – Per stipulare il contratto
d’inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del Lavoratore, di un progetto
individuale d’inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente CCNL.
Il fine è di adeguare le competenze professionali del Lavoratore al contesto lavorativo.
Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come
quest’ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con
trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 45 – Contratti d’inserimento: durata – Il contratto d’inserimento, secondo l’art.
57 del D. Lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino a 3 anni. Dal limite massimo di durata
devono essere esclusi i periodi di:
1. assenza per maternità;
2. servizio militare e/o civile;
3. malattie di durata superiore a 20 giorni continuativi.
Il contratto d’inserimento non può essere rinnovato tra le stesse Parti, ma è permesso
stipulare un nuovo contratto d’inserimento con un diverso Datore di lavoro; inoltre, le
eventuali proroghe di cui alle lettere a), b) e c) che precedono non possono far superare i
limiti di durata complessiva (dal termine iniziale all’effettivo termine finale) di 18 o 36 mesi.

Nell’ipotesi di superamento del limite 18/36 mesi, il contratto d’inserimento si trasforma
automaticamente in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Art. 46 – Incentivi economici e normativi – Durante il rapporto d’inserimento, la
categoria di inquadramento del Lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli,
alla categoria spettante ai Lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto
di inserimento oggetto del contratto.
I Lavoratori assunti con contratto d’inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

Art. 47 – Contratti d’inserimento: modalità della formazione – Il progetto
individuale d’inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore,
inerente l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase
iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d’organizzazione
aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d’addestramento pratico alla
mansione.
Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del Datore di
lavoro.
In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità” del contratto d’inserimento, “il Datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal Lavoratore alla fine del periodo d’inserimento, maggiorata del 100%”.
Il contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 48 – Formatori – I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative
paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita,
conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per
la specifica attività, da:
1. l’imprenditore;
2. i suoi preposti qualificati;
3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.

Art. 49 – Contratti d’inserimento: disciplina del rapporto di lavoro – Al contratto
d’inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D. Lgs.
368/2001) e successive integrazioni o modifiche oltre alla disciplina prevista nel presente
CCNL. Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contratto d’inserimento non
possono superare il 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di un Lavoratore ed arrotondamento superiore. Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento di un Lavoratore non può essere, a parità di mansioni svolte, inferiore per più di due livelli rispetto ad un Lavoratore di pari mansioni già qualificato.
Gli assunti con contratto d’inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da
leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari istituti.

Art. 50 – Contratti di reinserimento di Lavoratori disoccupati – Per tali contratti,
restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni dell’Art. 20 della Legge
223/91, in materia di contratto di reinserimento dei Lavoratori disoccupati.