TITOLO XIV
CONTRATTI DI LAVORO ESPANSIVI
Art. 51 – Contratti di lavoro espansivi: definizione – Al fine d’incrementare gli
organici l’Azienda e le Associazioni Sindacali firmatarie possono stipulare un contratto
collettivo aziendale che preveda, programmandone le modalità d’attuazione, una riduzione
stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a
tempo indeterminato di nuovo personale. Deve trattarsi di contratti collettivi aziendali e la
riduzione di orario deve avere carattere stabile e comportare una minor retribuzione dei
Lavoratori interessati alla riduzione di orario; infine la riduzione di orario dei Lavoratori già
in forza deve comportare contestualmente un incremento degli organici aziendali.
Per poter usufruire dei benefici previsti dalla L. 863/84 (riduzione contributiva) i contratti
collettivi in questione devono essere depositati presso il servizio Ispezioni provinciali del
lavoro.