TITOLO XV
CONTRATTI DI LAVORO DIFENSIVI
Art. 52 – Contratti di lavoro difensivi: definizione – Tramite accordo sindacale, in
Azienda che abbia avviato procedure di mobilità o di riduzione del personale, è possibile
ridurre l’orario di lavoro contrattuale, per tutti i Lavoratori, o per classi omogenee di essi, al
fine di ridurre i licenziamenti previsti. In tal caso vi sarà integrazione, a norma di Legge,
delle retribuzioni ridotte conseguenti alla riduzione dell’orario concordata.