Titolo 16 – Lavoro Ripartito

TITOLO XVI
LAVORO RIPARTITO

Art. 53 – Lavoro Ripartito: Definizione – La contrattazione aziendale, in caso d’utilità,
può disciplinare il c.d. Contratto di Lavoro Ripartito, mediante il quale due Lavoratori
dipendenti svolgono il medesimo lavoro alternandosi in un certo orario, lasciando loro la
determinazione del rispettivo tempo di lavoro ma con garanzia d’esecuzione, assumendo essi in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa.
Ogni Lavoratore dipendente resta così personalmente e direttamente responsabile
dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa:
1. i Lavoratori a tempo ripartito hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in
qualsiasi momento sostituzioni tra loro, nonché di modificare consensualmente la
collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell’impossibilità
della prestazione, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posto in capo all’altro
obbligato;
2. eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso d’impossibilità di uno o di entrambi i
Lavoratori dipendenti coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo
consenso del Datore di lavoro;
3. le dimissioni o il licenziamento di uno dei Lavoratori dipendenti coobbligati
comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le Parti.
Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta dell’Azienda, l’altro prestatore
di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno od a tempo parziale;
4. il Lavoratore dipendente che stipula un contratto di lavoro ripartito, a parità di
mansioni, riceve lo stesso trattamento del Lavoratore subordinato, in funzione delle ore
di lavoro effettivamente prestate, con la stessa proporzione prevista per il lavoro a tempo
parziale.
In caso di licenziamento, per motivi disciplinari, di uno dei Lavoratori coobbligati, il
Lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall’evento, rendersi disponibile ad eseguire
l’intera prestazione o proporre, al Datore di lavoro, un candidato alla sostituzione del
Lavoratore licenziato.
In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto, l’accordo
stipulato si estingue.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la RSA e, entro il 1° marzo
d’ogni anno, l’Ente Bilaterale Provinciale, Regionale o, in mancanza, Nazionale,
sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.