TITOLO XVII
TELELAVORO
Art. 54 – Telelavoro: definizione – E’ una forma d’organizzazione del lavoro a distanza,
resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione
fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l’Azienda, che le Parti reputano
particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze
familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è
parte dell’organizzazione dell’Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è
esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l’identica
attività nei locali aziendali. In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere
direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.
Art. 55 – Telelavoro: tipologie – Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
b) mobile: attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
c) remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i
quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
d) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno
dell’Azienda.
Art. 56 – Telelavoro: ambito – Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori
subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a
tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non
configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda.
Art. 57 – Telelavoro: condizioni – Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda
sia per il Lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore dipendente è libero
di accettare o respingere l’offerta di svolgere Telelavoro, prospettata nel corso del rapporto
di lavoro.
Il compito d’individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito
dalla contrattazione da effettuarsi dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 58 – Telelavoro: formazione – I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative,
dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che
utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro
assenza, dovrà essere fornita conformemente ai programmi approvati dalle strutture
paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
Art. 59 – Telelavoro: postazione di lavoro – La postazione del telelavoratore ed i
collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come
l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla
realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché
alla copertura assicurativa della stessa, sono, a carico del Datore. Tenuto conto degli
investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del
telelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, od un
eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di
postazione sostenute siano, pro-quota, a carico del telelavoratore.
L’Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
In ogni caso l’Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.
Art. 60 – Protezione dei dati – L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in
particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati
ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e le regole applicabili, relative alla
protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore.
È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione
riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici.
All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni
applicabili in caso di violazione.
Art. 61 – Tempo di lavoro – Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo
di lavoro. Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme
previste dal D. Lgs. 66/2003.
Art. 62 – Diritti del Telelavoratore – Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto,
gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in
Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.
Art. 63 – Telecontrollo – L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di
telecontrollo nel rispetto sia del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 64 – Competenza normativa della Commissione Bilaterale – Ogni questione
dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 65 – Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato di approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore
dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e
l’accesso alle informazioni aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l’eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma
gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.