TITOLO XVIII
LAVORO INTERMITTENTE
Art. 66 – Lavoro Intermittente: definizione – È un contratto (tempo determinato od
indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a disposizione di un’Azienda che può
utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di
svolgimento di lavoro straordinario come:
1. guardiani e personale di sorveglianza;
2. addetti a centralini telefonici privati;
3. fattorini; - per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle liste di
mobilità e di collocamento, anche pensionati; - per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente
contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del
presente articolo, s’intende:
• per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00
del lunedì;
• per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
• per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al
sabato seguente il 7 gennaio;
• per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì
successivo alla Pasqua.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell’organico dell’Azienda, ai fini
dell’applicazione di normative di Legge.
Nota Integrativa
Il c.d. “Decreto Fare” (D.L. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013) prevede che per ciascun lavoratore ladurata massima del lavoro intermittente, presso lo stesso Datore, ferme le eccezioni dei settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo, sia di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi.
Art. 67 – Lavoro intermittente: forma e comunicazioni – Il contratto di lavoro
intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i
seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del
contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a
un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione
eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività
dedotta in contratto.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le R.S.A, ove esistenti,
sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Ai sensi dell’Art. 1, comma
21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione
Territoriale del Lavoro competente per territorio l’inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Le modalità utilizzate per
la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità
stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste.
Art. 68 – Lavoro Intermittente: condizioni – Il Lavoratore intermittente deve ricevere,
per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico
complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello. I trattamenti saranno
proporzionati in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare:
a. per le indennità di malattia, infortunio, indennità di maternità e congedi parentali;
b. per le mensilità o le retribuzioni differite e le ferie. In deroga alle previsioni contrattuali
sui periodi minimi di lavoro per la maturazione dei ratei, esse saranno riconosciute nella
misura di 1:1904 per ciascuna ora effettivamente lavorata [(365- 52- 52- 20- 3 )x8];
c. il T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) sarà calcolato sugli importi effettivamente
erogati con stabilità al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli
specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, lavoro straordinario o
notturno e indennità di cassa o di maneggio denaro.
Art. 69 – Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità – Qualora il Lavoratore, a
richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata, garantendo
quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore stesso, quest’ultimo è
tenuto a corrispondergli mensilmente un’“indennità di disponibilità” che non può essere
inferiore al 20% della Retribuzione Mensile Normale (RMN).
Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di pagamento dell’indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell’impossibilità di rispondere alla
chiamata, salvo provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e, comunque, non oltre 8 ore dall’inizio dell’impedimento, il Datore di lavoro, precisando la prevedibile durata dell’impedimento.
Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto ingiustificato
di rispondere alla chiamata è compreso nella fattispecie dell’assenza ingiustificata, ed esperite le procedure ex Art. 7 L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione, potrà perdere il diritto all’indennità di disponibilità con eventuale richiesta del Datore di lavoro del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa previsione del contratto individuale.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non
matura il diritto all’indennità di disponibilità.
L’indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal
computo delle retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile nella
determinazione del TFR.
Art. 70 – Lavoro Intermittente: divieti e condizioni – L’Azienda non può ricorrere al
lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs.
81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle
identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l’assunzione di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con
ricorso all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.