Titolo 19 – Contratto di Somministrazione di Lavoro

TITOLO XIX
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Art. 71 – Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni – Serve a
soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di
“utilizzatore”.

Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro
autorizzate ed iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo
indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
1. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione
e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati;
2. per servizi di pulizia, custodia, portineria;
3. per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e
movimentazione di macchinari e merci;
4. per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di
economato;
5. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione
delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e
selezione del personale;
6. per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
7. per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle
aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
8. per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di
impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento
all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di
lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella
normalmente impiegata nell’impresa;
9. in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o
aziendali stipulati da associazioni dei Datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative;
10. in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e
assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
Nota Integrativa
Per effetto del c.d. “Decreto Fare” (D.L. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013), anche nel “Contratto di Somministrazione” la disciplina del tempo determinato e della proroga è parzialmente modificata e si rinvia al Titolo XII (Lavoro a tempo determinato).

Art. 72 – Ai Lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente articolo
presso l’utilizzatore, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel
presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto
di lavoro e, salvo diversi accordi, le prestazioni dell’Ente Bilaterale.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso
l’Azienda che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente
articolo, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

SCAGLIONI
Lavoratori dipendenti: da 0 a 5 | da 6 a 10 | da 11 a 15 | da 16 a 30
Somministrati max: 2 | 3 | 4 | 5

La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e lavoro stagionale.

Art. 73 – Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti – L’Azienda
non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. n.
81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle
identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l’assunzione di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con
ricorso all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
I Lavoratori occupati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini
dell’applicazione di Legge o dei limiti previsti dal CCNL.
L’utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d’ogni anno, tramite l’Organizzazione dei
Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’Ente Bilaterale Confederale il
numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero
dei Lavoratori assunti direttamente dall’Azienda.