TITOLO XX
LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE
Art. 74 – Condizioni d’ingresso – Al fine di favorire le assunzioni di Lavoratori, a tempo
indeterminato, non in possesso dei requisiti anagrafici di Legge previsti in materia di
Apprendistato o di contratto d’inserimento o privi delle necessarie pregresse competenze
inerenti le mansioni richieste, le Aziende potranno inizialmente inquadrarli, per i periodi
massimi di effettivo lavoro indicati nella seguente tabella, nei due livelli, immediatamente
inferiori rispetto a quello riferibile alle mansioni di destinazione.
Livello d’approdo | Livello di inquadramento iniziale | Durata | Livello di inquadramento intermedio | Durata
5° Livello | 7° Livello | 9 mesi | 6°livello | 9 mesi
4° Livello | 6° Livello | 9 mesi | 5° livello | 12 mesi
3° Livello | 5° Livello | 12 mesi | 4° livello | 18 mesi
Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello d’inquadramento.
Superato il periodo di prova, le previste verifiche periodiche ed entro i termini massimi che
precedono, la progressione di carriera spettante per le mansioni effettivamente svolte non
potrà essere posticipata per altre cause o ragioni.
Tutto quanto sopra previsto, le condizioni di progressione nella carriera dovranno essere
riportate nel contratto d’assunzione, in caso contrario la progressione di carriera non è
automatica ed il Lavoratore dovrà essere immediatamente inquadrato nel livello “di
approdo” o, comunque, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
L’attivazione delle Condizioni d’Ingresso è subordinata alla preventiva
approvazione di un Progetto formativo da parte dall’Ente Bilaterale, nel quale
s’indicheranno le mansioni nei livelli d’inquadramento iniziale, intermedio e di approdo, i
tempi, i contenuti e i modi di formazione e di verifica (compresi i tempi ed i contenuti di
eventuali verifiche intermedie). Il Progetto dovrà ottenere il consenso del Lavoratore prima
di essere posto all’approvazione dell’Ente Bilaterale.