TITOLO XXI
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 75 – Assunzione – L’assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata
secondo le norme di Legge in vigore.
L’assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a. tipo di contratto;
b. mansione, qualifica e livello di inquadramento attribuiti al Lavoratore;
c. data di assunzione;
d. luogo di lavoro;
e. orario di lavoro;
f. termine del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
g. durata del periodo di prova (entro i limiti contrattuali);
h. trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
i. CCNL applicato.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare con chiarezza il Datore di lavoro: il cognome e
nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati o notizie
previste dalla Legge. L’Azienda è tenuta a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla
lettera di assunzione, copia del Testo Ufficiale del presente CCNL della quale il Lavoratore
dovrà attestare l’avvenuta ricezione.
Art. 76 – Documenti per l’assunzione – All’atto dell’assunzione il Lavoratore deve
presentare i seguenti documenti:
a) carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o tessera
sanitaria;
b) accettazione della lettera di assunzione;
c) documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle norme previdenziali e
fiscali;
d) attestato di conoscenza di lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
e) certificati, diploma degli studi compiuti o diploma od attestazione dei corsi di
addestramento frequentati;
f) dichiarazione di accettazione della normativa applicabile del presente Contratto
Collettivo Nazionale;
g) autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di
Legge;
h) permesso di soggiorno in corso di validità (per Lavoratori extracomunitari);
i) altri documenti e/o certificati che l’Azienda ritenga opportuno richiedere.
Il Lavoratore dovrà inoltre dichiarare la propria residenza e/o domicilio, ed è tenuto a dare
tempestiva comunicazione degli eventuali successivi mutamenti.
In tale residenza il Datore di lavoro trasmetterà le comunicazioni formali che, anche in caso di mancata consegna, con la compiuta giacenza, s’intenderanno ricevute dal Lavoratore.
Se si tratta di Lavoratore Apprendista, all’atto dell’assunzione, oltre a produrre il titolo di
studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché periodi di lavoro già
eventualmente svolti nella medesima qualifica.
Art. 77 – Visita medica preassuntiva – Il Lavoratore, prima dell’assunzione, potrà essere
sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la
generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla
mansione prevista dall’Art. 41 del D. Lgs. 81/2008. La visita medica preassuntiva sarà
effettuata, a scelta del Datore di lavoro, dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà effettuata dal Medico Competente. Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici o universitari.