Titolo 22 – Mansioni del Lavoratore

TITOLO XXII
MANSIONI DEL LAVORATORE

Art. 78 – Mansioni Promiscue – Il Lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di
prevalenza ad una mansione e che effettua con frequenza, anche calendarizzata, sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando essa rilevi per oltre il 50% del tempo sul complesso delle attività dallo stesso svolte. Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza e siano richieste da esigenze particolari quali la copertura di pausa pranzo del titolare, parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore percepirà un’indennità di mansione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della mansione superiore in funzione del tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.

Art. 79 – Mutamento di mansioni – Al Lavoratore dipendente che sia temporaneamente
adibito, per almeno un mese solare, a mansione superiore, limitatamente al tempo in cui vi è adibito, sarà riconosciuta la retribuzione propria di tale mansione superiore. Qualora
l’esercizio delle mansioni superiori prevalenti si prolunghi oltre 3 mesi consecutivi, il
Dipendente dovrà essere inquadrato nella categoria superiore salvo che l’assegnazione a
mansioni superiori non sia avvenuta per sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, nel limite di tempo contrattualmente previsto.

Art. 80 – Jolly – Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati
permanentemente ed all’interno dell’intero orario di lavoro a mansioni che comprendano
qualifiche che si articolino su più categorie.
L’inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.