TITOLO XXIII
ORARIO DI LAVORO
Art. 81 – Orario di lavoro: definizione – Come previsto dall’art. 2 D. Lgs. 66/2003, per
orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione
del Datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi
in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esso è normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
Esemplificazione:
– orario di lavoro su 5 giorni – Tale forma di articolazione dell’orario settimanale,
fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la
prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al
venerdì;
– orario di lavoro su 6 giorni – Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente
attraverso la distribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che resta
sempre di 40 ore.
Non si computano nell’orario di lavoro, come previsto dall’art. 5 R.D. 1955/1923,
richiamato dall’Art. 8 comma 3 D. Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all’interno che
all’esterno dell’Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente
non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di
lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.
Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo
adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l’utilizzo di altri
strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l’Azienda potrà realizzare diversi
regimi d’orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale,
attivando la Banca delle Ore, di cui al Titolo LXV. Per la particolare attività delle Aziende
che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti
convengono quanto segue:
1. ai sensi dell’Art. 4, del D. Lgs. n. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro non
potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, le 58 ore medie, comprese le ore di
straordinario. La durata media dell’orario di lavoro ordinario e straordinario,
tenuto conto dell’impennate della domanda di settore, correlata alla stagionalità
e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo
mobile di 6 mesi.
2. la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la
loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere
ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di
istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di
effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni
stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Art. 82- Orario di lavoro: sospensione – In caso di breve sospensione del lavoro
(inferiore a trenta minuti) per fatto indipendente dalla volontà del Lavoratore, quest’ultimo
ha diritto alla normale retribuzione, per tutto il periodo di sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza per
calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di scioperi.
In caso di sospensione pari o superiore a 30 minuti, dovuta a causa di forza maggiore, il
Datore ha diritto di porre in libertà i dipendenti interrompendo così la retribuzione.
Art. 83 – Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa – Per quelle
occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi,
guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti,
personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla
conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati
dall’Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro
normale settimanale può essere fissata nel contratto d’assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito. Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D. Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui all’art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4.
L’orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che
dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una
volta superato l’orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione
straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore e del 20% per le
ore eccedenti.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore
settimanali)
Descrizione | Maggiorazione R.O.N.*
Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale | 15%
Straordinario eccedente la 54° ora settimanale | 20%
*Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore