TITOLO XXIV
PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO
Art. 84 – Come prevede l’art. 17 c. 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali
della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso
Decreto Legislativo relative all’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata
dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si
tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende, di personale viaggiante o di altre
persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è
determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla
direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento
dei servizi (come prevedeva l’articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato
nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della
classificazione di cui al presente contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di
eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili). Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni
contrattuali. Le Parti, in alternativa al pagamento, potranno concordarne il recupero.