TITOLO XXVI
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 86 – Riposo giornaliero – Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore
consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del D. Lgs. 66/2003, nell’ambito della
contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale potranno, a fronte di valide
ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi
già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore
consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno
solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
6. quando l’intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11
ore;
7. vigilanza degli impianti e custodia;
8. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi
straordinari.
Art. 87 – Riposo settimanale – Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo
settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente
coincidente con la domenica. Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la
contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale
rispetto alla previsione del presente CCNL.
Ciò, in particolare:
1. al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno
di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende
che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale
con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad
intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello,
corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente
lavorate. Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli
accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun
anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo
livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per
ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.