Titolo 28 – Festività e Festività Abolite

TITOLO XXVIII
FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE

Art. 89 – Festività – Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la
Retribuzione Giornaliera Normale (RGN), i giorni appresso specificati:
1. festività nazionali:
a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
1. festività religiose:
a) 1° gennaio – primo giorno dell’anno;
b) 6 gennaio – Epifania;
c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
d) 15 agosto – festa dell’Assunzione;
e) 1 novembre – Ognissanti;
f) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
g) 25 dicembre – Santo Natale;
h) 26 dicembre – Santo Stefano;
i) la solennità del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre
alla Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste dagli Artt. 144 e 146. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Normale Retribuzione Mensile, in
conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e
qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un’altra giornata di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.

Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza
della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione
conseguente a provvedimenti disciplinari.

Art. 90 – Festività abolite – Le festività abolite sono:
1. 19 marzo, festività di San Giuseppe;
2. il giorno dell’Assunzione;
3. il giorno del Corpus Domini;
4. 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.
In loro sostituzione, saranno riconosciute 32 ore di permessi retribuiti annuali da aggiungere, alle medesime condizioni, alle 16 ore di permessi retribuiti annuali, già previsti all’Art. 88.
Il totale dei permessi annuali retribuiti sarà, dunque, di 48 ore.
La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente Interpretazione (Prot. 2/13):
“La festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge 54/77 ha “luogo nella prima domenica di novembre” e, pertanto, con riferimento a tale domenica, sarà retribuita, in aggiunta alle normali competenze mensili, con 1/26 della Retribuzione Giornaliera Normale.”