TITOLO XXIX
SOLIDARIETÀ DIFENSIVA
Art. 91 – Per periodi di prevista lunga riduzione di lavoro, dove si potrebbero configurare
licenziamenti, con Contratto di secondo livello, il Datore di lavoro, con l’accordo della
maggioranza dei dipendenti assistiti dalle Associazioni Sindacali firmatarie, può accordarsi
per una redistribuzione dell’attività lavorativa, con riduzione anche della retribuzione, onde
evitare o ridurre i licenziamenti e la perdita di maestranze specializzate.