Titolo 3 – Livelli di Contrattazione

TITOLO III
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Art. 13 – Livelli di Contrattazione – Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL
in coerenza all’obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata
sull’aumento dell’efficienza e, ove compatibile, sull’incremento delle retribuzioni.
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
– primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
– secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

Art. 14 – Contrattazione Collettiva – La contrattazione collettiva nazionale riconosce al
Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri
derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore,
ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e
normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello
nazionale che territoriale od aziendale.

Art. 15 – Contrattazione aziendale – Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti
riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà
disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della
contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile e prevedono strumenti
contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La
previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale
e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la
fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e
concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e situazioni particolari
quali, per esempio, la salvaguardia dei posti lavoro, possa portare anche risultati inferiori a
quelli della contrattazione collettiva sostituita.

Art. 16 – Contrattazione di secondo livello – La contrattazione di secondo livello sarà
svolta in sede Territoriale od Aziendale ed ha una durata di 3 anni.

Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e
la parte economica potrà riguardare solamente l’introduzione di Premi di Risultato
integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (redditività, produttività, qualità,
presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.
Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a
definire modelli di “Premio Variabile” o di “Premio Produzione” o di “Premio Presenza”
anche tenendo conto dell’Elemento Perequativo Regionale (EPR).
Tali Premi dovranno tener conto delle compatibilità aziendali in funzione:
a. degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;
b. delle eventuali retribuzioni già previste nella contrattazione regionale o provinciale
di secondo livello.
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge,
la contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale è ammessa sulle seguenti
materie espressamente individuate:
a) qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a mansioni non equiparabili a quelli
compresi nella classificazione del presente contratto;
b) costituzione e funzionamento dell’organismo regionale o provinciale Bilaterale per la
prevenzione infortuni, per l’attuazione delle norme per l’igiene e l’ambiente di lavoro, la
formazione, l’Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e
successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
c) premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
d) casi d’ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
e) adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro;
f) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto
previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle
aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con
eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per
tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle
ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario
di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
g) ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
h) determinazione dei turni feriali;
i) modi d’applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
j) eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative
od a progetto o di stages;
k) attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il
tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi redatti dagli
organismi paritetici regionali o provinciali;
l) durata e modi di svolgimento della formazione nell’Apprendistato, anche riguardo
all’estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
m) casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo
parziale;
n) definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
o) organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il
presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri
contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
p) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
q) eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge
o dal CCNL.

A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione
di secondo livello non può essere presentata prima di 2 mesi dal deposito del CCNL presso
gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel
periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 mesi,
decorrente dal ricevimento delle lettere d’apertura delle trattative.
A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una
delle Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le
proposte di modifica, al fine di consentire l’apertura delle trattative.
Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e
comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della
richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad
azioni dirette. Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti
interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente
CCNL.

Art. 17 – Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello – A favore dei
Dipendenti d’Aziende che non percepiscono trattamenti economici collettivi eccedenti quelli
spettanti in base al presente CCNL e per i Soci Lavoratori e/o Coimprenditori, per i quali
non sono previsti piani di ristorno in funzione dei risultati, sarà riconosciuta un’Indennità di
Mancata Contrattazione di Secondo Livello mensile ed annuale.

Indennità mensile di mancata contrattazione di secondo livello (IMMC)
L’indennità spetta per ciascun mese solare integralmente lavorato e sarà pari alla previsione
dell’Art. 141 del presente CCNL.
Indennità annuale di mancata contrattazione di secondo livello (IAMC)
L’indennità sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno con
competenza nell’anno e nel mese di erogazione e calcolo conforme alle specifiche previsioni
dell’Art. 141 del presente CCNL.
Nota Integrativa
Resta inteso che le Indennità di Mancata Contrattazione decadono dall’ultimo giorno del mese antecedente alla
decorrenza dei benefici della Contrattazione di secondo livello, ivi compresa quella relativa ai ristorni per i Soci
Lavoratori dipendenti di Cooperative. La IMMC, dal primo giorno del mese di decorrenza dei benefici della
contrattazione di secondo livello, sarà sostituita dal nuovo trattamento mensile previsto.
Salvo diversa precisazione del Contratto di Secondo Livello, la IAMC sarà dovuta alla normale scadenza per
gli importi ed il tempo in cui essa è maturata (cioè nel periodo antecedente la decorrenza del Contratto di
Secondo Livello) e, dalla decorrenza dei trattamenti di secondo livello, anche la IAMC cesserà di essere dovuta
in quanto sostituita dalle nuove previsioni.

Art. 18 – Esame congiunto territoriale – A livello regionale/provinciale od aziendale,
su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per
il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s’incontreranno al fine di procedere ad
un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo,
orientato al raggiungimento d’intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive
di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione,
affiliazione, concentrazione,internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, “franchising”, utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali
deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e
sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica
quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione
giovanile e femminile.

Art. 19 – Informazioni a livello aziendale – Annualmente, di norma entro il primo
semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o
conferiscono mandato, le Aziende che applicano il presente contratto e che occupano
complessivamente più di:
a) 50 Dipendenti se operano solo nell’ambito di una provincia;
b) 100 Dipendenti se operano in più province ma nell’ambito di una sola regione;
c) 300 Dipendenti se operano in più regioni nell’ambito nazionale.
A richiesta, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l’Organizzazione sindacale stipulante,
per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’Azienda.
Nell’occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze
previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale,
informazioni anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di
programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti,
ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d’innovazione tecnologica che
investano l’assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio. Nelle medesime occasioni
saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti
alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi occupate. Saranno inoltre
fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende,
quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni.
Qualora l’esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l’incontro, su
richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri l’Azienda esaminerà con l’Organizzazione sindacale le prevedibili
implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i
Lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione ed agli interventi di formazione e
riqualificazione del personale.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della
Parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le
Aziende che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all’Organizzazione Sindacale e/o
alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.
Lgs. 25/2007, riguardanti:
a. l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, nonché la sua
situazione economica;
b. la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nell’ impresa,
nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c. le decisioni dell’Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti
dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori.