Titolo 32 – Volontariato

TITOLO XXXII
VOLONTARIATO

Art. 94 – Per il Lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile, in operazioni
di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle
norme che disciplinano la materia ed in particolare dalla Legge n. 162/92 e dal DM n.
379/94 applicativo della stessa. Ai Lavoratori dipendenti “volontari in servizio civile” che
intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia ed in particolare dalla Legge n. 266/91, compatibilmente con
le esigenze di servizio, si potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza
decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata fino ad un massimo di 2 anni.