TITOLO XXXIII
LAVORATORI STUDENTI
Art. 95 – Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei Lavoratori del
settore, i Datori di lavoro concederanno ai Lavoratori non in prova, che intendano
frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, in
scuole d’istruzione dell’obbligo o superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di
laurea, i seguenti benefici:
a. concordare un orario di lavoro, compatibile con le esigenze della struttura lavorativa,
che agevoli la frequenza ai corsi e per la preparazione agli esami;
b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove di esame.
Nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi, il diritto ai
permessi retribuiti resta fissato nel numero di uno, fermo restando il diritto del Lavoratore
studente di usufruire, previa programmazione concordata almeno 60 giorni prima
dell’assenza, fino a 10 giorni di permessi non retribuiti nell’anno solare in concomitanza agli
esami od alla sessione d’esami.
I Lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso Datore, potranno richiedere un
congedo non retribuito al fine di:
a. completare la scuola dell’obbligo;
b. conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea;
c. partecipare ad attività formative diverse.
Il congedo non potrà eccedere 6 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, non è cumulabile
con le ferie, malattia od altri congedi, può essere frazionato solo se compatibile con i carichi
di lavoro o con eventuali sostituzioni e deve essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite di mesi tre. Il Datore di lavoro riconoscerà il diritto al congedo
compatibilmente con le inderogabili esigenze del lavoro.