Titolo 36 – Malattia od Infortunio non Professionali

TITOLO XXXVI
MALATTIA OD INFORTUNIO NON PROFESSIONALI

Art. 99 – Malattia od infortunio non professionali – In caso di malattia od infortunio
non professionali si prevede la seguente disciplina:

Condizioni:
L’assenza deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro le prime
4 ore dall’inizio del lavoro, mentre la certificazione medica deve essere inoltrata
o resa disponibile all’Azienda entro il giorno successivo dall’inizio dell’assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni
d’impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti
decurtazioni retributive e sanzioni disciplinari per il ritardo o la mancata
comunicazione.

Periodo di comporto:
– Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di
mantenimento del posto per assenza fino ad un massimo di 120 giorni
solari, continuati o frazionati. Gli anni d’anzianità sono computati all’inizio
dell’ultimo episodio di malattia / infortunio non sul lavoro.
– Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze
anche non continuative o riferite ad eventi morbosi diversi, per un
massimo di 120 giorni solari, con l’incremento di 20 giorni solari per
ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 365
giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli
ultimi 5 anni.
In caso di astensione dal lavoro oltre i termini e di impossibilità per il
Dipendente di riprendere il lavoro per il perdurare di malattia o infortunio non
sul lavoro o dei suoi postumi, facoltà del Datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro, per giustificato motivo, riconoscendo la relativa indennità
sostitutiva di preavviso.
Il periodo si computa, agli effetti del comporto, dal primo giorno seguente
all’ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente la ripresa del
lavoro, computando entrambi i termini. Ai fini del comporto, si fa riferimento
all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell’inizio dell’ultimo
evento morboso, sommando la prognosi in corso.
Se l’Azienda non procede al licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento
del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale
data, a tutti gli effetti contrattuali. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di
un’unica malattia grave e continuativa, periodicamente documentata e superati
i limiti di conservazione del posto, il Lavoratore potrà usufruire, previa richiesta
scritta, di un periodo di un’aspettativa di 3 mesi. Durante tale aspettativa non
decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione
entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia, sarà considerato
dimissionario a tutti gli effetti.

Indennità INPS / INAIL:
a) Dal 4° al 20° giorno: 50% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG);
b) Dal 21° giorno e fino al 180° per l’INPS e la guarigione per l’INAIL:
66,66% della RMG.

Integrazione datoriale:
a) Dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione che sarebbe spettata
per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario
che doveva effettuare il lavoratore. Al fine di prevenire situazioni di abuso
del periodo di carenza, l’Azienda, nel corso di ciascun anno di calendario
(1 gennaio – 31 dicembre), corrisponderà l’indennità di malattia del 50%
solo per i primi 9 giorni cumulativi di carenza salvo che l’assenza sia
dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a
ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze
siano debitamente documentate;
b) Dal 4° al 20° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta
dall’INPS pari al 25% della Retribuzione Normale Lorda che sarebbe
spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi che la
contrattazione di secondo livello collega all’effettiva presenza;
c) Dal 21° al 180° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta
dall’INPS pari al 35% della Retribuzione Normale Lorda, con esclusione
delle voci legate alla presenza.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell’INPS per
superamento dei 180 giorni di malattia, riconoscimento di un’indennità pari al
35% della normale retribuzione per il periodo di malattia dal 181° giorno fino
al termine del periodo di conservazione del posto. Saranno dovute al
Lavoratore anche le eventuali prestazioni/integrazioni assicurative previste
dall’EN.BI.C., conformemente al relativo regolamento. Il diritto a percepire i
trattamenti integrativi di malattia previsti dal presente articolo è subordinato al
riconoscimento della malattia o dell’infortunio non sul lavoro da parte dell’INPS
ed al rispetto da parte del Lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle
assenze. È diritto dell’Azienda rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote
anticipate sia per conto dell’INPS sia per conto proprio, quando, per
inadempienza del Lavoratore, le erogazioni non siano state riconosciute
dall’INPS come dovute. Resta impregiudicato il diritto dell’Azienda di
sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla
visita di controllo, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente.
Nell’ipotesi di infortunio non sul lavoro ed “in itinere” ascrivibile a
responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare dal terzo
responsabile le somme da essa corrisposte al Lavoratore (retribuzione diretta,
indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta la corrispondente azione
di risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile.
Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva
comunicazione dell’infortunio extraprofessionale ed “in itinere” al Datore di
lavoro, precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la compagnia di
assicurazione, nonché le circostanze dell’infortunio, rispondendo in solido con il
terzo responsabile del risarcimento del danno subito dall’Azienda,
impregiudicata l’azione disciplinare.

Previdenza:
Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.

Malattia e ferie:
Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle
seguenti ipotesi:
– malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso;
– malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli
obblighi di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro adempimento
necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità
previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Controllo dell’assenza per malattia:
Diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel
rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà
effettuarsi all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste
per le infermità extraprofessionali. Quale conseguenza di quanto precede, il
Lavoratore ha l’obbligo, salvo esigenze di cura o documentati casi di forza
maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce
orarie. Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di
assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure)
dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore. In caso
d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto a
procedimento disciplinare e alla perdita dell’integrazione aziendale.

La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente Interpretazione (Prot. 2/13): “E’ confermato che il periodo di comporto contrattuale deve essere considerato per determinare il numero massimo dei giorni indennizzabili ed il termine di conservazione del rapporto di lavoro. Nel caso di malattie non continuative, sia in riferimento all’integrazione datoriale, sia per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di comporto, si deve considerare ogni singolo evento morboso. Quando una successione di eventi morbosi fosse “continuazione” del primo, anche con soluzione di continuità, si determinerà una prosecuzione a tutti gli effetti della prima malattia, ciò anche nella decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di comporto.”