Titolo 37 – Malattia od Infortunio Professionali

TITOLO XXXVII
MALATTIA OD INFORTUNIO PROFESSIONALI

Art. 100 – Malattia Professionale od Infortunio Professionali – In caso di malattia
od infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:

Condizioni
L’assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato impedimento, entro
le prime 4 ore dall’inizio del lavoro.
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di
qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità. Se il Lavoratore trascura di
ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò inoltrare
la denuncia all’INAIL od all’autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni
responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste ragioni
d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni
contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata
consegna della comunicazione.

Periodo di comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione
del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca, al
Lavoratore medesimo, di attendere al lavoro, e, comunque, non oltre la data
indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel
certificato d’invalidità od inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza
interruzione dell’anzianità.
Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all’arco temporale
degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell’ultimo evento
morboso. Ove l’Azienda non proceda al licenziamento entro 30 giorni dal
raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera
sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali. Se il Lavoratore non si
presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal
termine del periodo di malattia, ferme restando le procedure ai sensi della Legge
92/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà considerato
dimissionario a tutti gli effetti.

Indennità INPS INAIL
– Dal 4° giorno di infortunio: 60% della RMG, fino a 90 giorni.
– Dal 91° giorno: 75% della RMG.

Integrazione datoriale
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di
malattia od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore
dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell’indennità di
malattia od infortunio riconosciuta dall’INAIL, ed un’integrazione atta a
garantire l’85% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita dal
Lavoratore.
Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio
tenendo conto dell’effettivo ammontare dell’indennità erogata dall’INAIL e della
Retribuzione Mensile Normale netta entro i cui limiti si computa l’integrazione
a carico del Datore di lavoro.
L’indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro che ne ha anticipato il
trattamento e, qualora per qualsiasi motivo il Dipendente venisse in possesso di
tale indennità, dovrà restituirla immediatamente al Datore di lavoro.
In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata,
l’Azienda corrisponderà al Lavoratore l’eccedenza.
L’integrazione a carico del Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non
corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico.
Nel caso l’INAIL non riconosca l’infortunio del Dipendente e la pratica sia
trasferita all’INPS per competenza, l’eventuale trattamento economico erogato
sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le
regole previste per la malattia o per l’infortunio extraprofessionale. In tal caso,
l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto.

Previdenza
Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.

Controllo dell’assenza per infortunio
Diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel
rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà
effettuarsi all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste
per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo
documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio
domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi
legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure) dovrà
informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è
soggetto sia a sanzione disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale.