TITOLO XXXVIII
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO
PROPRI O DI UN FAMILIARE
Art. 101 – Aspettativa non retribuita: È prevista la seguente aspettativa non retribuita
per malattia od infortunio:
Condizioni e durata dell’aspettativa
Salvo impossibilità derivante dall’obbligo di rispettare scadenze
tassativamente previste dalla Legge, od altri simili gravi impedimenti
aziendali, al Lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che
ne faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di salute propria o dei
suoi familiari, ed entro il termine del periodo di comporto contrattuale,
può essere concesso un periodo d’aspettativa continuativo senza
retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto (ivi
compreso il TFR), pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturata,
fino ad un massimo di 6 mesi, con conservazione del posto di lavoro.
Il periodo d’aspettativa sarà senza retribuzione e senza decorrenza
dell’anzianità ad alcun altro effetto, ivi compreso il TFR.
Il Lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza
del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà
considerato, a tutti gli effetti, dimissionario.
L’Azienda qualora accerti che durante il periodo d’aspettativa sono venuti
meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al
Lavoratore dipendente di riprendere il lavoro entro il termine di 7 giorni
di calendario.
Il Lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato,
ancorché non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa (c.d.
“in tronco”).
Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo
scritto con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro
subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo
soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale.
Prolungamento dell’aspettativa
Il Lavoratore dipendente, ammalato od infortunato sul lavoro, potrà
richiedere un ulteriore prolungamento del periodo d’aspettativa, per un
periodo la cui durata massima sarà pari al 50% di quanto previsto al
primo comma dell’art. 101 (ulteriori 7,5 giorni per ogni 12 mesi
d’anzianità maturata con il massimo di 3 mesi), alle seguenti condizioni:
1. che siano esibiti dal Lavoratore dipendente regolari certificati medici;
2. che non si tratti di malattie per le quali è ragionevole presumere
l’impossibilità della ripresa del lavoro.