TITOLO IV
COMMISSIONI PARITITETICHE NAZIONALI E LOCALI
Art. 20 – Commissioni Paritetiche – Annualmente, di norma entro il primo semestre, le
Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del
quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di
sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione.
Saranno altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal
processo di riforma del settore, e che abbiano riflessi sull’esercizio delle singole attività
strutturalmente omogenee;
2. le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l’aspetto
organizzativo, sia sotto l’aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
3. lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo all’occupazione
giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di
formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato
breve o “stages” e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a
progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nonchè del
telelavoro, del lavoro ripartito, e di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di
lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente
CCNL, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a. gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare
sulla riqualificazione professionale;
b. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza
sanitaria integrativa;
c. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d. l’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona
nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie
sessuali, mobbing);
e. la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni Paritetiche Provinciali di
Conciliazione per la gestione della “composizione delle controversie”, di cui ai D. Lgs.
del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei
rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente CCNL;
f. la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così
come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Art. 21 – Commissioni Paritetiche Regionali – Esame su quadro socio
economico e materie negoziali a livello locale – Annualmente, e di norma dopo
l’incontro a livello nazionale di settore, le parti impegnate nella pratica attuazione di questo
livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti
d’approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile
evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell’”area commerciale” e dei riflessi che
potranno verificarsi sul Settore.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e
definite le seguenti materie:
1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d’impiego, così come
previste al titolo “Mobilità e Mercato del lavoro” del presente contratto e demandate a
questo livello dallo stesso CCNL;
2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i “referenti
regionali”, per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre
all’Ente Bilaterale di Formazione (EBF);
3. esame e definizione d’accordi e/o di convenzioni in materia di formazione,
qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche
attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un
migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e idonei a creare
le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative
nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le
realtà organizzative, coerenti soluzioni d’aggiornamento locale dei profili professionali;
5. esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle
parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
6. definizione di eventuali accordi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7. definizione di specifici accordi per l’applicazione e la pratica gestione delle “attività
sindacali”;
8. definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d’orario di cui al titolo
“Orario di lavoro” del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi
dei Dipendenti e dei Datori di lavoro (specialmente per le aree termali e per le aree di
vacanza estiva/invernale o di preminente interesse turistico).