TITOLO XL
GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 103 – In occasione della ricorrenza natalizia l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una
gratifica natalizia o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile
Normale. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno od in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta
nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato presso l’Azienda. A tal fine
le frazioni di mese che superano i 15 giorni saranno considerate mese intero.
Per i contratti a tempo indeterminato, la gratifica natalizia può essere erogata anche in rate
mensili per 12 mensilità (il rateo mensile è l’importo della Retribuzione Mensile Normale
diviso 12). Tale facoltà è demandata alla contrattazione territoriale o aziendale, deve essere
prevista nella lettera di assunzione del Lavoratore e giustificata da ragionevolezza.