TITOLO XLIII
OBBLIGO DI FEDELTÀ – PATTO DI NON CONCORRENZA
Art. 108 – Obbligo di fedeltà – Il prestatore di lavoro non potrà trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter
recare ad essa pregiudizio (Art. 2105 c.c.).
Tale divieto permane anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.
Art. 109 – Patto di non concorrenza – Ove sia pattuita, la limitazione dell’attività
professionale del Lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sarà
regolata dall’Art. 2125 c.c.