TITOLO XLIV
DIRITTI DEL LAVORATORE
Art. 110 – Le Parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro
improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi
discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle
opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali di cui al D. Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l’effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima
degradante, umiliante od offensivo. Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le
misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o
molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
Art. 111 – Corresponsione della retribuzione – Il Lavoratore ha diritto a ricevere il
corrispettivo del lavoro ordinario e straordinario alle normali scadenze. Tali scadenze
dovranno essere comprese entro i 15 giorni successivi al termine del mese cui la retribuzione stessa si riferisce. La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e sarà spostata di diritto al primo giorno lavorativo successivo, quando essa coincide con un giorno di riposo o festivo. Eventuali ritardi nella corresponsione della retribuzione dovranno essere concordati con i Lavoratori e le loro rappresentanze.
In assenza di accordo decorrerà, dalla data prevista alla data di effettivo pagamento, un
interesse a favore del Lavoratore pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 3 punti.
Decorsi 15 giorni dalla data prevista per il pagamento della retribuzione, senza che sia stato erogato almeno il 50% della stessa, il Lavoratore avrà diritto di tutelare il suo credito in via giudiziale. Parimenti, il Lavoratore avrà tale diritto quando una qualsiasi parte non
sindacabile della sua retribuzione subisca un ritardo superiore a 30 giorni. Per i ritardi
accumulati si conviene che il mancato pagamento di un importo cumulativamente superiore
alla mensilità dà diritto alla tutela giurisdizionale, decorsi 45 giorni dalla data di
configurazione di tale importo. Il Lavoratore, in caso di diverse possibilità, ha diritto di
scegliere la tutela a lui più favorevole.