Titolo 46 – Ente Bilaterale Confederale (EN.BI.C.)

TITOLO XLVI
ENTE BILATERALE CONFEDERALE (EN.BI.C.)

Art. 113 – EN.BI.C. – L’EN.BI.C. – Ente Bilaterale Confederale – è stato costituito dalle
Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro ed opera ai
sensi dell’Art. 2 del D. Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Ciò premesso l’Ente persegue le seguenti finalità:
– formative, in conformità con l’Art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con tutte le norme
collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e,
in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al
rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene
conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della
lingua italiana, anche con percorsi a supporto in lingua natia;
– a sostegno del reddito e dell’occupazione, anche mediante riqualificazione
professionale dei dipendenti;
– socialità a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo
all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al SSN;
– monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della
parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate
su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
– conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 276/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni;
– costituzione dell’Organismo Paritetico per l’espletamento delle azioni inerenti
l’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi
del Protocollo Sindacale del 03/07/2012, (artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23);
– costituzione della banca dati delle RSU, elette ai sensi del Protocollo 03/07/2012,
parte seconda, artt. 19 e 20;
costituzione della banca dati delle RLS, elette ai sensi del Protocollo 03/07/2012, art.
2;
– interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all’art. 1, e
di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una
specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali
conflittualità;
– costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle
iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli
contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica
dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle
Commissioni di Conciliazione;
– gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai
regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
– costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni
delle Parti sociali, coordinandone l’attività e verificando in ambito territoriale
l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale, conformemente alle
previsioni legislative vigenti in materia;
– emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali
intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
– attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia
affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.

Art. 114 – Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Le Parti, condividendo l’importanza dell’istituzione di tutele specifiche a favore dei
Lavoratori all’interno dell’EN.BI.C., concordano che esse sono parte obbligatoria delle
controprestazioni previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, vi è
l’obbligatorietà della relativa iscrizione sia delle Aziende, sia dei Lavoratori, nonché della
relativa contribuzione.
L’iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data d’assunzione del Lavoratore o di prima
applicazione del CCNL, con le modalità di seguito indicate:
1. Iscrizione En.Bi.C. Azienda:
è dovuta una sola quota di iscrizione una tantum di € 60,00.
2. Iscrizione lavoratori con versamento a carico del Datore di lavoro:
è dovuta una sola quota di iscrizione una tantum di € 20,00 per singolo Lavoratore.
Come detto, le quote previste nei punti a) e b) che precedono sono obbligatorie, concorrendo
esse a determinare i previsti costi contrattuali.
Art. 115 – Contributo obbligatorio in favore dell’EN.BI.C. – I contributi a favore
dell’EN.BI.C., di cui alle successive Tabelle, devono essere corrisposti mensilmente dal
Datore di lavoro, per le prestazioni sanitarie previste da Regolamento di cui all’Art. 113, e
per il finanziamento degli Organismi Contrattuali Bilaterali.
Unitamente al versamento dovrà essere inviata all’EN.BI.C la distinta, con i riferimenti
dell’Azienda e i nominativi dei Dipendenti, scaricabile anche dal sito www.enbic.it.
Il Datore di lavoro potrà richiedere all’EN.BI.C di effettuare versamenti con cadenza
trimestrale, previa la sottoscrizione dell’atto d’impegno, scaricabile dal sito www.enbic.it.

I versamenti devono avvenire con le seguenti modalità che sono differenziate per tipologia
contrattuale:
Lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi.
Finanziamento obbligatorio “Gestione Ordinaria” per il funzionamento degli Enti Bilaterali | Contributi mensili per ciascun Lavoratore
Contributo mensile Datori di lavoro: € 2,50
Contributo mensile Lavoratori: € 0,50
Totale contributo “Gestione Ordinaria”: € 3,00

– Lavoratori con rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato
superiore a 12 mesi, a tempo pieno o parziale, Apprendisti o con qualsiasi
contratto di dipendenza per i quali sono effettuati, in alternativa alle
contribuzioni di cui al punto 1), le seguenti due contribuzioni obbligatorie:

Tabella a)
Finanziamento obbligatorio “Gestione Ordinaria” per il funzionamento degli Enti Bilaterali* | Contributi mensili | Contributi annui
Datore di lavoro: Contributo obbligatorio fisso (per 12 mensilità) | € 7,50 | € 90,00
Lavoratore: Contributo obbligatorio fisso (per 12 mensilità) | € 1,50 | € 18,00
Totale contributo “Gestione Ordinaria” | € 9,00 | € 108,00
* Le competenze delle Commissioni e la loro attività sono ricavabili dal sito dell’ENBIC (www.enbic.it)

Tabella b)
Finanziamento “Gestione Speciale” per le prestazioni integrative al S.S.N. con diritto del Lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario, anche tramite assicurazioni** | Contributi mensili | Contributi annui
Datore di lavoro, per prestazioni integrative: Contributo obbligatorio fisso per prestazioni integrative (per 13 mensilità) | € 20,00 | € 260,00
Totale contributo “Gestione Speciale” | € 20,00 | € 260,00
** L’elenco delle prestazioni è ricavabile dal sito dell’ENBIC (www.enbic.it)

I contributi destinati all’Ente Bilaterale sono già comprensivi di quanto previsto dal CCNL
in materia di RST.
NOTA BENE:
Dal 1° gennaio 2015 i versamenti di cui alla Tabella b) “Gestione Speciale” dovranno essere effettuati in 12 rate mensili di importo di € 21,67 anziché nelle attuali 13 rate di importo di € 20,00. Il pagamento della prima rata di € 21,67 dovrà essere effettuato, quindi, entro il 15 febbraio 2015. L’ultimo pagamento di competenza del 2014 (pari ad € 40,00 su dodicesima e tredicesima) dovrà essere effettuato entro il 15 gennaio 2015.

I versamenti di cui al punto 1) sono corrisposti obbligatoriamente dall’Azienda per tutti i
Dipendenti assunti con contratto di durata inferiore o pari a 12 mesi – anche se rinnovato – e
non danno diritto ad alcuna prestazione in favore dei Dipendenti, ma all’ERP (Elemento
retributivo perequativo) previsto contrattualmente dal successivo articolo. I versamenti di cui
al punto 2) sono obbligatori per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o
parziale, come Apprendisti o con qualsiasi altro contratto di dipendenza, purché superiore a
12 mesi. Le prestazioni integrative sanitarie in favore dei lavoratori di cui alla Tabella b)
maturano con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data d’iscrizione degli stessi
da parte del Datore di lavoro. Nessuna prestazione sarà dovuta dall’EN.BI.C. al Lavoratore
dipendente qualora l’Azienda non adempia regolarmente all’iscrizione ed ai versamenti dei
contributi o se i versamenti risultino parziali. In tali casi, resta a carico del Datore di lavoro
ogni responsabilità in merito alle prestazioni dovute al Lavoratore, fermo restando l’obbligo
di versare i contributi dovuti.
Il diritto alle prestazioni in favore dei Dipendenti, ivi compresa la decorrenza delle stesse, è
disciplinato dal Regolemento delle Prestazioni, pubblicato nel sito dell’EN.BI.C.
(www.enbic.it). Le prestazioni ed i servizi resi dall’EN.BI.C. costituiscono parte integrante
del presente CCNL, e di essi si è tenuto conto nella determinazione complessiva dei
trattamenti dovuti al lavoratore e dei costi contrattuali.
Su indicazione delle Parti che hanno sottoscritto il CCNL, l’EN.BI.C. può, qualora se ne
riscontrino le condizioni, destinare gli importi o parte degli importi di cui alla Tabella b) del
punto 2) per erogare delle prestazioni sanitarie attraverso primari istituti assicurativi o
attraverso una cassa sanitaria.
I contributi di cui alla predetta Tabella possono essere destinati esclusivamente per erogare
mutualità nel campo sanitario integrativa al SSN, esclusa categoricamente ogni altra
destinazione.
La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente Interpretazione (Prot.
2/13):
“Il diritto alle prestazioni integrative al S.S.N., con conseguente obbligo di versamento a carico del datore della
contribuzione afferente (€ 260,00 annui) compete esclusivamente ai dipendenti assunti con orario di lavoro di
almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali.
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, così come previsto dall’ art. 33 del CCNL
“Commercio”, spetterà al lavoratore solo l’Elemento Retributivo Perequativo di cui all’ art. 116 del CCNL
“Commercio”, proporzionato alla percentuale di tempo parziale effettuato. Anche tale importo avrà natura
retributiva a tutti gli effetti.”

Art. 116 – Elemento Retributivo Perequativo (ERP) per i Dipendenti assunti
con contratti di durata inferiore all’anno – Per tutti i Lavoratori ai quali si applica il
presente CCNL, assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 mesi, ai quali non
competono le prestazioni integrative dell’EN.BI.C., sarà corrisposto un Elemento
Retributivo Perequativo (ERP) pari all’importo mensile della contribuzione dovuta dal
Datore di lavoro, prevista dalla Tabella 3) – Gestione Speciale SSN, e cioè a 20,00 € mensili
per 13 mensilità, utili alla determinazione dei ratei di mensilità differita, ferie e TFR
spettanti. Tale ERP spetterà anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato,
quando tale proroga è inferiore od uguale a 12 mesi. In presenza di ERP, e solo se trattasi di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, non saranno dovute al
Lavoratore le prestazioni di cui alle Tabelle 2) e 3) che precedono.

La Commissione Bilaterale per l’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente Interpretazione (Prot.
2/13):
“Premesso che:
a) l’Elemento Retributivo Perequativo è “utile alla determinazione dei ratei di mensilità differite, ferie e
t.f.r. spettanti” (art. 116 del CCNL “Commercio”);
b) nella definizione della Retribuzione Mensile Normale o R.M.N. sono compresi “tutti gli altri elementi
retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva previsti utili per le retribuzioni differite ed il t.f.r.”
(art. 27 CCNL “Commercio”);
si conferma che l’Elemento Retributivo Perequativo (E.R.P.) dovrà essere incluso nella Retribuzione Oraria Normale sulla quale calcolare le maggiorazioni per il lavoro straordinario ed ogni altra voce la cui retribuzione sia determinata dalla retribuzione oraria o giornaliera normale.”

Art. 117 – Omissioni delle Aziende – Responsabilità – Il Datore di lavoro che
ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote o dei contributi dovuti
all’EN.BI.C., stabiliti dalle Parti stipulanti il presente CCNL, è responsabile verso i
Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, fermo restando il diritto del Lavoratore al
risarcimento del maggiore danno subito e ferme le sanzioni di Legge ed il diritto
dell’EN.BI.C. di pretendere i contributi dovuti. Detti versamenti sono obbligatori per tutti
coloro che applicano il presente CCNL, poiché essi concorrono alla determinazione dei
benefici e dei costi complessivi previsti dal CCNL, oltre a finanziare gli Istituti Bilaterali per
i compiti e le competenze previste dalla Legge e dal Regolamento.