TITOLO XLVII
COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA, INTERPRETAZIONE E
CONCILIAZIONE
Art. 118 – È costituita, nell’ambito dell’EN.BI.C. (Ente Bilaterale Confederale), una
Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta ed operante in conformità
con il Regolamento approvato dalle Parti.
La Commissione di garanzia ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti l’applicazione del presente CCNL e della
contrattazione integrativa di 2° livello;
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio Variabile o Premio
di Produzione Presenza” in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di 2°
livello;
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL
e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche riguardo all’attuazione della parte
retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo
Lavoratore dipendente, e in tal caso il Datore di lavoro è tenuto a fornire alla
Commissione tutte le notizie necessarie;
4. esaminare e dare interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di
dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
5. esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle
esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;
6. definire i profili del personale, nei casi non previsti dalla Classificazione del presente
CCNL;
7. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti
l’interpretazione delle clausole contrattuali.