Titolo 49 – Ente Bilaterale di Formazione

TITOLO XLIX
ENTE BILATERALE DI FORMAZIONE

Art. 120 – Le Parti intendono promuovere programmi di formazione attraverso un Fondo
Confederale interprofessionale, riconoscendo concordemente l’importanza ed il ruolo
strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione delle risorse umane. A tal fine le Parti intendono avvalersi dell’Ente Bilaterale di Formazione. Le Parti convengono, nel
rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, dagli accordi interconfederali e dal presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) consentire ai Lavoratori di acquisire, attraverso un sistema di flessibilità, le
professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da
innovazioni tecnologiche ed organizzative e di favorire lo sviluppo verticale delle
carriere;
b) cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento
al personale femminile, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei Lavoratori;
c) rispondere a necessità di aggiornamento dei Lavoratori al fine di prevenire l’insorgere di
situazioni di inadeguatezza professionale;
d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei Lavoratori dopo lunghi periodi di
disoccupazione.
In questo quadro il Fondo fornirà alle Parti informazioni, anche a consuntivo, sui
programmi di formazione professionale attuati e sui programmi formativi da realizzare.
Le modalità di riscossione delle quote che il Datore di lavoro deve versare al Fondo, nonché
altri finanziamenti, sono regolamentati dallo Statuto e dal Regolamento dell’Ente Bilaterale
di Formazione.