TITOLO V
CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 22 – Il presente CCNL decorre dal 01 luglio 2012 e scadrà il 30 giugno 2015, sia per la
parte economica che per la parte normativa.
Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a.r.
alla controparte, s’intenderà rinnovato d’anno in anno.
In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla
data di scadenza o dal termine della proroga.
Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e,
comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della
richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei
benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
Le Parti, in alternativa alle previsioni del Protocollo sulla politica dei redditi e occupazione
del 23/01/1993, richiamano l’Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali
sottoscritto dalla CISAL presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma il
22/01/2009.
In applicazione del punto 6. del citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di
disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo della data di scadenza del
CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti una indennità retributiva
provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale” calcolata nel seguente modo:
Fatto uguale a 100 l’indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo
giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (indice 1), rilevato lo stesso indice alla
fine del mese della data di scadenza del CCNL (indice 2), l’Indennità di Vacanza
Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNM moltiplicata per il 50% della differenza,
espressa in centesimi, tra l’indice 1 e l’indice 2.
L’Osservatorio nazionale costituito presso l’Ente Bilaterale determinerà, entro l’ultimo
giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità
mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri
che precedono.
Dal giorno del mese di decorrenza del nuovo CCNL l’Indennità di Vacanza Contrattuale
cesserà di essere corrisposta.
In sede di rinnovo del CCNL sarà definita l’eventuale compensazione delle differenze
retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, le Parti in attuazione all’Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del
22/01/2009 valuteranno, prima di ciascun rinnovo, l’entità del recupero degli scostamenti
dell’indice IPCA – depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati – in
funzione della situazione socio economica di settore, conciliando, per quanto possibile, le
primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere
d’acquisto delle retribuzioni.