TITOLO LIII
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
Art. 124 – Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente
agli organismi pubblici competenti, le Parti, in attuazione delle disposizioni vigenti,
intendono conferire al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all’attività
d’attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli Enti preposti a tali
funzioni. Le Parti demandano all’EN.BI.C. di procedere a perfezionare il rilascio di tale
certificazione attraverso apposita convenzione con l’INPS.