TITOLO VI
CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Art. 23 – Il presente CCNL nella sua forma di Testo ufficiale sarà editato conforme
all’originale dalle Parti stipulanti, che ne hanno, insieme, l’esclusività a tutti gli effetti.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne
inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle
Parti sottoscrittrici, che si riservano ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), le Banche
Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente
utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.
In caso di controversia, sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle
Organizzazioni firmatarie con le eventuali modifiche disposte dalla Commissione Bilaterale
sull’interpretazione contrattuale, dopo la loro pubblicazione nel sito dell’EN.BI.C.
Art. 24 – Le Parti contraenti s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali
interessati, oltre agli aventi diritto per Legge.
Art. 25 – Il Datore di lavoro è tenuto a distribuire gratuitamente ad ogni singolo Lavoratore
dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL,
previa sottoscrizione che ne attesti la consegna. Inoltre, il Datore di lavoro esporrà, in luogo accessibile ai Lavoratori, almeno l’estratto della parte disciplinare del presente CCNL.