TITOLO VIII
CCNL: DEFINIZIONI
Art. 27 – I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
1. “Paga Base Nazionale Mensile” o “PBNM”: gli importi della retribuzione
contrattualmente definita nella apposita Parte Speciale nei vari livelli per la generalità
dei Lavoratori (art. 138);
2. “Paga Base Conglobata Oraria” o “PBCO”: la quota oraria che si ottiene
dividendo la Paga Base Nazionale Mensile per il divisore convenzionale 173, per i
dipendenti che svolgono l’orario settimanale di 40 ore, e 195, per quelli che svolgono
l’orario settimanale di 45 ore;
3. “Paga Base Conglobata Giornaliera” o “PBCG”: si ottiene dividendo la Paga
Base Nazionale Mensile per il divisore convenzionale 26;
4. “Retribuzione Mensile Normale” o “RMN”: s’intende quella costituita dai
seguenti elementi:
a. paga base nazionale;
b. eventuali scatti d’anzianità;
c. eventuali terzi elementi;
d. eventuali superminimi ed assegni “ad personam” continuativi;
e. elemento perequativo regionale (EPR);
f. tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva,
previsti utili per le retribuzioni differite ed il TFR.
Le retribuzioni condizionate quali premi presenza, indennità sostitutiva di trasporto,
premi di produttività, indennità correlate ai modi della prestazione (quali indennità di
turno, di maneggio denaro, ecc.) non sono utili ai fini della determinazione della
Retribuzione Mensile Normale e, quindi, delle aliquote orarie/giornaliere per la
determinazione delle integrazioni d’infortunio o malattia, sia professionali sia
extraprofessionali. Inoltre, tali voci retributive sono già comprensive dei ratei afferenti
ferie, festività, riposi, tredicesima e TFR e, pertanto sono ininfluenti nella
determinazione retributiva di tali Istituti.
5. “Retribuzione Oraria Normale” o “RON”: si ottiene dividendo
convenzionalmente la “Retribuzione Mensile Normale” per 173 per i Dipendenti che
svolgono l’orario settimanale di 40 ore e 195 per quelli che svolgono l’orario settimanale
di 45 ore;
6. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “RGN”: si ottiene dividendo la
Retribuzione Mensile Normale per il divisore convenzionale 26;
7. “Retribuzione lorda mensile di fatto”: s’intende la somma lorda mensile od
annuale dovuta al Lavoratore, comprensiva di tutte le voci stabili, almeno nel periodo
considerato, della sua retribuzione. Nel caso sia prevista un’integrazione mensile
variabile, al fine di garantire un certo importo mensile lordo fisso l’importo mensile
garantito coincide con la “Retribuzione di Fatto”;
8. “Rimborso spese”: s’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e
per conto del Datore, ivi comprese le spese per vitto e pernottamento, nei limiti della
normalità o preventivamente concordate, conseguenti al lavoro comandato al di fuori
della sede abituale;
9. “Giorni”: il computo si effettua secondo i criteri dell’Art. 2963 c.c.
10. “Giorni lavorabili”: il computo si effettua deducendo dai giorni dell’anno i giorni
festivi, di riposo, di ferie contrattualmente godute e le festività infrasettimanali;
11. “Azienda”, “Società”, “Datore di lavoro”: sono termini utilizzati come sinonimi
del soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro (All. 8, Prot. 11/2013);
12. “Lavoratore”, “Dipendente”: sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto
prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell’Interpretazione e dell’Applicazione del
presente CCNL con la dizione Lavoratore e/o Dipendente s’intendono sia gli impiegati
che gli operai. In caso di clausole che interessino una sola categoria di Lavoratori, sono
usate le dizioni separate di Impiegato e di Operaio (All. 8, Prot. 11/2013).