TITOLO IX
MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 28 – Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la
possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti
di Legge ed i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e Legge 19.7.1993, n. 238 e
successivi interventi e modificazioni).
Le Parti convengono che, a fronte di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione delle aziende che determinano esuberi
occupazionali, si debbano concordare di volta in volta i comportamenti e gli accorgimenti
che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali della minore necessità
d’impiego della forza lavoro.
Le Parti s’impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali,
soluzioni atte a:
1. definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di qualificazione, le
procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
2. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
3. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.