Il Green pass rafforzato, che si ottiene con vaccinazione o guarigione, durerà sei mesi. Per chi ha fatto la terza dose l’ipotesi è che abbia durata illimitata. Finora non è previsto che se ne faccia una quarta.

Per gli over 50 che entro il 1° febbraio non abbiano almeno iniziato il ciclo vaccinale primario o, a decorrere dal 1° febbraio, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario entro i termini previsti, o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità del green pass, è prevista una multa una tantum di 100 euro.

Per tutti i lavoratori dunque che hanno dai 50 anni in su, sia del settore pubblico che di quello privato, a partire dal 15 febbraio scatta l’obbligo di vaccinazione, e quindi anche per andare al lavoro dovranno necessariamente avere e mostrare il green pass rafforzato.

Dall’obbligo vaccinale è esentato solo chi non può vaccinarsi per ragioni sanitarie, previo accertamento di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, e chi è guarito dal Covid da meno di 120 giorni e deve quindi aspettare 4 mesi prima di un’ulteriore dose.

Per tutti gli altri lavoratori  è sufficiente il green pass base, quindi va bene anche quello ottenuto da un tampone negativo rapido (che ha validità di 48 ore), o molecolare (che ha validità di 72 ore).

I datori di lavoro, dal 15 febbraio, sono tenuti alla verifica delle certificazioni verdi. I lavoratori che ne sono sprovvisti saranno considerati assenti ingiustificati e sospesi senza stipendio, anche se manterranno il diritto di conservare il proprio posto di lavoro.

Chi accederà al luogo di lavoro senza green pass rafforzato sarà sanzionabile con una multa da 600 a 1.500 euro.

Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda (è venuto meno il tetto dei 15 dipendenti), dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 15 giugno.