Il ruolo delle Parti Sociali nella controriforma del mondo del lavoro: Il DECRETO DIGNITA’.

Intervento di Pier Corrado Cutillo (Segretario Generale di UNICA) al Convegno dei Consulenti del Lavoro di Salerno tenutosi il 28 settembre 2018.

Signore, Signori buongiorno,

oggi siamo qui per provare ad affrontare, in questo convegno, un argomento interessante e complesso allo stesso tempo: il cosiddetto DECRETO DIGNITA’ e, grazie a questo, provare a individuare quelle che potranno essere le linee guida dell’attuale maggioranza di governo per il mondo del lavoro.

I relatori che mi seguiranno nel programma dei lavori affronteranno in maniera diretta il nucleo centrale della Legge di conversione 96/2018: il contratto a tempo determinato, il contratto di somministrazione e la reintroduzione dei vouchers, io, viceversa, ho intenzione di dedicare, i pochi minuti del mio intervento, ad un argomento sì ancillare ma, spero, di un certo interesse per chi – come voi – è un operatore del settore, ovvero il ruolo delle Parti Sociali nella controriforma del mondo del lavoro.

E’ di tutta evidenza, infatti, che alla base dell’azione di governo vi sia una sostanziale sfiducia nel ruolo delle Parti Sociali, sfiducia che nasce, ma non è argomento di nostro interesse quest’oggi, dal mito fondativo alla base del Movimento 5 stelle: l’idea di essere il solo portatore di una catarsi rigenerativa rispetto a tutto il resto della società italiana vista come vecchia, inefficace oltre che,  quasi sempre,  anche corrotta e corruttrice.

A conferma di ciò si pensi al modo in cui è stata gestita la trattativa per l’ILVA di Taranto che ha visto invitare al tavolo delle trattative al Ministero anche i comitati parrocchiali messi così alla pari di CONFINDUSTRIA o della CGIL, o per come si è inteso governare le dinamiche della cosiddetta GIG ECONOMY senza alcun confronto con le Associazioni che rappresentano questa fetta sempre più importante della nostra economia e spingendo uno dei player di questo mercato, FOODORA, ha lasciare il nostro Paese.

Tutto ciò assodato, cosa si evince dal DECRETO DIGNITA’? Si evince, ad esempio, che alla contrattazione collettiva è stata preclusa qualsiasi azione di governo sulle assunzioni con contratto a tempo determinato. Avremo quindi un solo sistema normativo da Belluno a Trapani così come dalla FCA alla salumeria dietro l’angolo…. Insomma il Legislatore ci dice che l’Italia è UNA ED INDIVISIBILE non solo a livello costituzionale ma anche a livello di mondo del lavoro, lascio a voi il giudizio del caso.

Ora, al di là delle facili battute, il problema per chi come Voi è chiamato ad accompagnare le imprese nella gestione dei rapporti di lavoro con i rispettivi dipendenti, è semplice ma drammatico: non sussiste più sincronizzazione tra sistema normativo e sistema contrattuale.

E questo iato è stato volutamente posto in essere senza nessuna fase di confronto con le Associazioni Datoriali e Sindacali che hanno subito questa iniziativa estemporanea del Governo.

Nota di colore è che poi, per l’eterogenesi dei fini, la presunta volontà di controriforma promossa dall’attuale maggioranza nei confronti del JOB ACT ha, di fatto e di diritto, sancito la più grande vittoria di Renzi: il definitivo tramonto della concertazione e del ruolo che le Parti Sociali avevano assunto dal 1993 con il Governo Ciampi.

E questo è solo l’inizio, perchè – a ben vedere – l’aggressione all’autonomia contrattuale delle Parti Sociali con l’annessa erosione delle deleghe – esplicite o implicite – che il Legislatore dava agli attori sociali comporta, de jure, l’annullamento delle prassi portate avanti – come detto – negli ultimi decenni e che avevano visto una progressiva deregolamentazione normativa a cui faceva seguito una politica recettizia delle convenzioni poste in essere dalla contrattazione collettiva.

Ebbene, in questo momento, molte parti di tutto il sistema della contrattazione collettiva, quasi tutta la contrattazione di secondo livello territoriale oltre che del mondo della bilateralità si trovano ad essere contra legem e, quindi, privi di efficacia pur in costanza di vigenza dei rispettivi strumenti.

Ora tutti sappiamo bene che in ogni sistema di diritto esiste la gerarchia delle fonti e conosciamo tutti l’articolo 1 delle PRELEGGI ma, ci si consenta, mai si era assistito ad una riassunzione di competenze così estesa e per nulla concordata.

Cosa succederà al sistema contrattuale in corso di vigenza per tutte quelle parti: tempo determinato, causali dello stesso, durata, contratto di somministrazione che sono ora in contrasto con la previsione di Legge?

Ad esempio, quale sarà l’esigibilità contrattuale di quanto previsto dal CCNL del Terziario Avanzato che, sottoscritto il 26 giugno scorso da UNICA, più altre Associazioni, con CISAL, e con validità dal 1° luglio di quest’anno al 30 giugno del 2021, avrà per la sua intera vigenza le proprie norme che confliggono con la previsione normativa?

Cosa succederà a quanto previsto dall’articolo 53 del citato CCNL dove è normata la certificazione dei contratti a tempo determinato da parte dell’Ente Bilaterale?

Come si gestiranno i calcoli sul numero massimo dei contratti ammissibili? Su quanto fissato dalla Legge ? O su quanto pattuito all’articolo 55, tabella 1 del citato contratto collettivo?

Questi sono i quesiti che ci dobbiamo porre come operatori ma che, purtroppo, si porranno anche gli imprenditori con il rischio che di fronte ad una situazione di incertezza molti preferiscano il semplice soprassedere dall’ipotesi di effettuare una nuova assunzione ….

Ora, ferma restando la sospensiva su come si muoverà la Magistratura, specie dopo la sentenza dell’altro ieri della Corte Costituzionale sull’incostituzionalità delle previsioni dell’articolo 3 del Jobs Act, chi parla crede che prevarrà l’impostazione di salvaguardare il principio dell’inscindibilità dei contenuti contrattuali e quindi l’attuale regolazione continuerà a trovare applicazione sino alla scadenza di ogni singolo CCNL.

Ogni altra ipotesi non va considerata, perché avrebbe effetti a catena con esiti devastanti e distorsivi per il sistema contrattuale e para-contrattuale in essere oggi in Italia, verrebbe meno – di fatto – l’intero sistema che regge la formazione continua, le politiche attive e la gestione condivisa delle obbligazioni di cui al TUSL oltre, come ovvio, l’intera impalcatura della contrattazione nazionale… troppo veramente troppo.

Resta inteso, che – codice civile alla mano e sempre per puro esercizio teorico – questa impostazione non eviterebbe il venir meno dell’applicabilità di tutte le norme pattizie ove un Sindacato decidesse di procedere alla disdetta/recesso unilaterale della contrattazione collettiva in quanto l’attuale sistema normativo presenterebbe condizioni di miglior favore per i dipendenti/assistiti.

In conclusione i prossimi mesi saranno portatori di molta confusione sotto il già agitato cielo del mondo del lavoro italiano.

Avviandomi a concludere, vorrei focalizzarmi per pochi attimi su un aspetto che curiosamente non ha incontrato l’attenzione della maggioranza dei commentatori: la sopravvivenza delle previsioni di cui all’art. 8, secondo comma lettera c, della Legge 148/2011 che ha convertito il Decreto Legge 138/2011.

Stranamente, infatti, il Decreto Dignità ha confermato l’applicabilità della contrattazione di prossimità e, quindi, la facoltà per le Parti Sociali dotate del requisito della rappresentatività comparativa o delle RSA ad esse collegate, di poter derogare alle previsioni di Legge in merito – tra tutte le altre materie – anche ai contratti a termine.

Ecco quindi che potremmo, forse, vedere un ulteriore, imprevisto e curioso effetto del Decreto Dignità, ovvero la migrazione dalla contrattazione collettiva nazionale a quella di prossimità della libera volontà negoziale delle Parti Sociali  che, nella loro autonoma azione, mirano a creare i presupposti per la migliore perequazione possibile tra i diversi interessi in gioco.

Grazie e buon lavoro.

        Pier Corrado Cutillo
(Segretario Generale di UNICA)