Protocollo Smart Working 7/12/2021

Crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, rispetto della sostenibilità ambientale, volontà di ridisegnare il concetto di lavoro in un quadro di fiducia autonomia e responsabilità condivise, questi i temi che hanno portato alla stesura del “Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile”.
il Gruppo di Studio del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha sottoposto alle Parti Sociali e studiato l’impatto del lavoro Agile sulla vita delle imprese e dei lavoratori durante l’ emergenza pandemica e non solo.
L’indagine ha evidenziato quanto il lavoro in modalità agile favorisca una organizzazione aziendale più snella e produttiva orientata a obiettivi e fasi di lavoro e quindi il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa.
Tra i principi generali è evidenziata la volontà del lavoratore e la spinta a creare maggiore comunicazione tra  le parti, inoltre viene sottolineata la differenza tra Lavoro agile e telelavoro a cui continua ad applicarsi la vigente normativa.
Alla base del protocollo è previsto un accordo individuale con il datore in cui vengono stabiliti tutti i parametri della prestazione, tra cui il luogo di attività, le modalità di controllo, l’attività formativa e le pause dal lavoro. Per l’organizzazione della giornata lavorativa è rimarcata l’assenza di un orario rigido di lavoro e dunque maggiore autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati. Inoltre il lavoratore può richiedere permessi orari, previsti dai contratti collettivi, per particolari motivi personali o familiari. Inoltre il datore di lavoro non può richiedere prestazioni di lavoro  straordinario durante le giornate di lavoro agile.
Per quanto riguarda il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. l’Art 4 evidenzia la libertà del lavoratore di scegliere la sistemazione purché abbia caratteristiche tali da consentirne lo svolgimento in termini sicurezza e riservatezza. L’Art 6 specifica che per i lavoratori in modalità Agile si applicano gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali. Inoltre “Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori “non agili” e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità”.  L’aggiornamento professionale resta fondamentale per i lavoratori posti in modalità agile e pertanto al fine di garantire un’adeguata risposta ai loro fabbisogni formativi, essi devono continuare a essere inseriti anche nei percorsi professionali e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti, come previsto dall’art. 20, comma 2, l. n. 81/2017. Va favorita, anche con eventuali incentivi, la formazione continua.
In conclusione le Parti sociali convengono sulla necessità di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile con l’obiettivo di monitorare: i risultati raggiunti, lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale, l’andamento delle linee di indirizzo contenute nel presente Protocollo e di valutarne possibili sviluppi e implementazioni.
Infine è manifesta la volontà di incentivare l’utilizzo del lavoro agile e chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente e concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello.